
Per comprendere il significato del termine “industry 4.0”, si potrebbe immaginare un ecosistema normativo, volto a favorire azioni in favore dell’accrescimento competitivo delle aziende, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche.
Nel caso specifico del credito di imposta per beni strumentali (ex iper-ammortamento), si tratta di un beneficio nella forma di un credito d’imposta sul valore del bene acquistato, che varia dal 20% al 50% a seconda della tipologia di questo.
In linea di massima, è possibile affermare che
allora per questo è possibile valutare l’accesso alla norma “credito d’imposta beni strumentali”. Se non vuoi procedere con l’approfondimento, ma desideri un parere di massima senza alcun impegno, compila il form sottostante e ti contatteremo.
Contattaci anche se desideri un secondo parere su perizie già acquisite o se hai necessità di assistenza in sede di accertamento
Se invece desideri raccogliere ulteriori informazioni, continua a leggere.
In questo articolo, affronteremo:
Probabilmente, nelle tante pubblicazioni relative al tema, vi sarete imbattuti in termini chiave ricorrenti. Avrete sentito parlare di “tecnologie abilitanti”, “allegato A o B”, “requisiti di interconnessione”, ma cosa si intende in sostanza?
L’obiettivo di questo scritto è divulgativo, non vogliamo commentare la norma o dare indirizzi di natura fiscale, ma guidarvi verso alcune considerazioni in merito all’opportunità di applicarla o meno. In generale possiamo affermare che il “percorso logico” per l’applicazione della norma è quanto riportato in figura
Ovvero, identificato il bene, si cerca la sua rispondenza in uno dei due allegati (A o B) e se ne verifica la rispondenza ai requisiti tecnologici richiesti. A questo punto si deve identificare la norma di riferimento (come vedremo, sono almeno 3 le norme da tenere in considerazione) attraverso l’identificazione del momento in cui si è avviato l’investimento. Una volta chiara la normativa di riferimento, va verificato se il bene risulta interconnesso o meno e, in caso affermativo, va certificato nelle modalità prevista. Da questo momento è possibile accedere al relativo beneficio.
Ma andiamo per gradi
Si, la prima cosa da fare è proprio controllare se il bene è potenzialmente agevolabile o no. La norma parla di beni strumentali nuovi, di tipo materiale (tipicamente macchinari o attrezzature specifiche) o immateriale (tipicamente software), ad eccezione di:
Se volessimo semplificare potremmo dire di prestare particolare attenzione a:
In generale, questi beni sono esclusi (attenzione, è comunque possibile fare ulteriori approfondimenti)
Si, a questo punto entrano in gioco i già nominati elenchi A e B: questi elenchi individuano le tipologie di beni ammissibili al beneficio e le caratteristiche tecnologiche che devono necessariamente presentare.
Allegato A
Su questi beni si può arrivare al 50% di recupero del costo di acquisto
In generale si parla di beni strumentali, macchinari, macchine utensili, robot, macchine operatrici e motrici e macchine per manifattura additiva; l’elenco è tuttavia piuttosto vasto ne consigliamo quindi la lettura.
Volendo semplificare, tutti i beni materiali che presentano principi di automazione, che semplificano il lavoro, che sono inseriti nell’ambito prototipazione o logistica (inclusi i magazzini automatizzati) sono potenzialmente oggetto di beneficio fiscale.
A questo punto la norma individua:
Requisiti obbligatori comuni:
In sostanza il macchinario/bene deve essere individuabile nella rete aziendale (interconnesso), capace di ricevere istruzioni da remoto, scambiare dati sia in ingresso che in uscita ed essere integrato nel ciclo produttivo aziendale.
A questo punto, subentrano almeno due dei requisiti che identifichiamo come “aggiuntivi”. L’elenco è, in questo caso, di media complessità e consigliamo di richiedere una consulenza in merito. In generale le casistiche più frequenti rientrano nella presenza di sistemi di tele-manutenzione, tele-diagnosi e controlli in remoto, abbinati a sensori di tracciatura della qualità di prodotto o performance di macchinario.
Allegato B
Su questi beni si può arrivare al 20% di recupero del costo di acquisto
Anche in questo caso, l’elenco è esaustivo e piuttosto articolato, sono oltre la ventina le macro-tipologie di software considerate. In generale si può semplificare il tema considerando le nove “tecnologie abilitanti” (per richiamare una delle parole chiave dell’industry 4.0): se il software trova spazio in queste applicazioni, verosimilmente sarà all’interno dell’allegato B. Ancora più in generale, i software che trattano dati all’interno di un processo specifico produttivo, sono di massima considerabili ammissibili (SCADA, MES, PDM, PLM, software per Big Data). Attenzione agli ERP, sono potenzialmente ammissibili a patto che presentino moduli di supporto alle decisioni aziendali. Si consiglia prudenza per i software di sola contabilità se non accompagnati da software o moduli di analitica.
Le 9 tecnologie “abilitanti” sono individuate come segue
La robotica collaborativa prevede sistemi robotizzati in grado di gestire e condividere lo stesso spazio di lavoro con gli esseri umani.
Prototipazione o realizzare di oggetti partendo da modelli virtuali 3D, depositando strati di materiale l’uno sull’altro. il processo prende invece avvio dalla realizzazione di un modello informatico 3D dell’oggetto che, elaborato da applicativi specifici, viene scomposto in strati per poi essere realizzato – tipicamente – da stampanti 3d
La Realtà Virtuale (VR) permette la completa immersione dell’utente in un ambiente digitale costruito ad hoc, nel quale potersi muovere in libertà.
Questa tecnologia è riconducibile a un laboratorio virtuale che permette una riduzione dei costi di analisi, progettazione e test rispetto ad eseguire le stesse operazioni con esperimenti complessi realizzati in laboratorio reale.
Le due tipologie di integrazione si caratterizzano per la finalità di agevolare la distribuzione di informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore.
Attraverso l’integrazione orizzontale cambia la catena del valore che viene ridefinita da reti di manifattura collaborativa (ad esempio attraverso software di gestione ordini tra aziende con logistica coordinata): Attraverso l’integrazione verticale si hanno soluzioni di comunicazione tra macchine all’interno dello stesso stabilimento (MES, MRP etc).
Il termine Industrial Internet of Things si riferisce all’uso di sensori, attuatori e tecnologie di scambio di informazioni installati negli oggetti, nei prodotti e sui macchinari, in grado di abilitare la tracciabilità, il coordinamento ed il controllo remoto degli stessi.
Elemento peculiare della tecnologia IoT è la possibilità che ogni oggetto possa essere in grado di scambiare in modo autonomo informazioni con gli oggetti circostanti, modificando anche il proprio comportamento in funzione degli input ricevuti dagli altri oggetti.
Prevede l’utilizzo condiviso da parte di diverse imprese di infrastrutture, macchinari ed in generale beni e attrezzature industriali connesse in Rete per realizzare prodotti. Le imprese grazie ad Internet possono condividere ed accedere a risorse e mezzi produttivi non di proprietà per ridurre i costi di produzione o aumentare le qualità dei prodotti. Tema non uguale all’outsourcing.
Cybersecurity è un sinonimo di sicurezza informatica, ovvero di tutte quelle tecnologie utili a proteggere un computer o un insieme di computer (sistema informatico) da attacchi che possono portare alla perdita o compromissione di dati ed informazioni.
Si parla di Big Data quando si ha un dataset talmente grande di informazioni anche eterogenee (non soltanto di dati strutturati, come i database, ma anche non strutturati, come immagini, email, dati GPS, informazioni prese dai social network) da richiedere strumenti non convenzionali per estrapolare, gestire e processare informazioni entro un tempo ragionevole (Advanced Analytics).
Si, la norma è efficace dal 01/01/2020 al 31/12/2020 . In realtà la norma ha subito un’evoluzione in itinere quindi verificate secondo il seguente schema:
In sostanza, cosa cambia?
Si veda la tabella sotto riportata
Chiarisce il concetto la circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR
Fatti salvi i dovuti approfondimenti, per semplificare si può dire che l’ultimazione dell’investimento avviene:
Si può accedere al beneficio in due modi: attraverso autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa, che attesta la conformità del bene a tutti i requisiti necessari, o attraverso una perizia tecnica giurata/asseverata.
A seconda della norma di riferimento (e quindi del momento in cui si è effettuato l’investimento) sono previste differenti possibilità:
ATTENZIONE: trattandosi di un beneficio di natura fiscale non si consiglia di procedere all’autocertificazione se non in casi palesi di rispondenza del bene alla norma e, possibilmente, supervisionati dal proprio consulente nella redazione del fascicolo tecnico da esibire in caso di controlli. Consigliamo sempre l’acquisizione quantomeno di un parere da parte di consulenti e tecnici specializzati.
A meno che il fornitore non rilasci una perizia che attesti la rispondenza del bene, difficilmente diciture come “industry 4.0 ready” o “bene predisposto all’applicazione della norma Industry 4.0” sono da considerarsi sufficienti.
Questo non perché il bene non sia effettivamente rispondente ai requisiti, ma perché (fatta eccezione per limitati casi) non è sufficiente che il bene sia dotato dei requisiti necessari, ma che sia effettivamente entrato in interconnessione con gli altri sistemi di fabbrica.
Volendo fare un esempio volutamente esagerato: un robot automatico dotato di sensoristica, wi-fi, programmi nativi di controllo e telediagnostica, se posizionato in una struttura vuota (o se circondato da soli macchinari obsoleti) non è necessariamente in 4.0 perché non necessariamente risponde ai requisiti di interconnessione. Con chi e quali dati scambia? In che rete si identifica e come?
Al fine di una corretta pre-valutazione, contattate noi o il vostro consulente al fine di identificare correttamente i passaggi per accedere alla norma.
Si, le fatture devono contenere l’espresso riferimento alla norma di cui ci si intende avvalere:
Nel caso questa dicitura mancasse, è possibile integrare la copia di cortesia della fattura elettronica del fornitore, apponendo la dicitura in maniera indelebile e mandarla in formato elettronico al fornitore per i rispettivi archivi (ad esempio, se non possibile altrimenti, come allegato di una PEC). Attenzione, le fatture così modificate andranno conservate in apposito fascicolo a diposizione di eventuali accertamenti.
Abbiamo visto come la norma si snodi su diversi aspetti, sia temporali, che tecnologici, che normativi.
Volendo un’estrema sintesi di quanto detto fino a qui, è possibile identificare l’accesso alla norma secondo tre macro-passaggi logici, secondo il seguente schema:
Si prende come punto di riferimento l’inizio dell’investimento (ad esempio il momento della firma dell’ordine o dell’acconto per almeno il 20% del valore del bene, o della sottoscrizione del contratto di leasing e del versamento dell’anticipo)e si verifica il momento della sua ultimazione (ad esempio attraverso i verbali di consegna o collaudo del bene). Questi primi due passaggi ci consentiranno di identificare la normativa di riferimento e valutare se l’investimento è stato completato in tempo utile per fruire del beneficio. Si va poi ad identificare il momento dell’interconnessione del bene.
Questo è il vero tema principe di tutta la norma: come già detto, non è sufficiente aver acquistato un bene predisposto all’interconnessione, ma si può fruire della norma solo una volta certificata l’avvenuta interconnessione di questo ai sistemi di fabbrica.
E’ pressochè impossibile stabilire in un articolo tutte le possibili implicazioni dell’interconnessione, o tutti i possibili scenari in cui questa si verifica con adeguata ragionevolezza. Per questo motivo suggeriamo sempre di rivolgersi ad un consulente tecnico per essere guidati e tutelati nel momento dell’accesso al beneficio.
In linea di massima, tuttavia, possiamo dire che un bene che presenti i requisiti richiesti dall’allegato A (se è materiale) o B (se è software / immateriale), risulta interconnesso nel momento in cui lo scambio di dati con gli altri sistemi / macchinari di fabbrica è possibile in quanto identificato correttamente e univocamente all’interno della rete aziendale.
Questa definizione è tuttavia “parziale” dal momento che non tutti i beni necessitano del medesimo scambio di dati o del caricamento da remoto di istruzioni. Si pensi ad esempio ad alcuni beni legati alla logistica di magazzino le cui istruzioni sono impartite direttamente dall’operatore, ma che possono essere rilevati all’interno del sistema di dati aziendali (ad esempio attraverso tool di telediagnosi o statistiche di utilizzo e localizzazione).
In questo caso consigliamo di prendere visione dei chiarimenti riportati dalla circolare 4/E del 2017 (Agenzia delle Entrate) e di coinvolgere un consulente tecnico.
In generale, volendo riassumere anche quanto riportato in sede di chiarimenti ed integrazioni, si potrebbe dire che:
Le modalità di fruizione del beneficio sono riportate nella tabella sottostante (Tab.B)
In generale si noti come l’evoluzione della norma abbia previsto tempi minori di recupero del credito d’imposta rilevato e abbia previsto modalità (per i crediti ordinari) di recupero in una sola annualità se l’azienda non supera i 5 milioni di ricavo.
Esempio: Acquisto di un bene in allegato A il 05/02/2021, suo collaudo e sua interconnessione al 30/06/2021 -> si fa riferimento alla legga 178/2020. Valore imponibile del bene 120.000 euro -> credito d’imposta per beni strumentali spettante: 60.000 euro da fruire in 3 quote annuali costanti da 20.000 euro
Tab.B
In sostanza si può definire “revamping” un insieme di azioni volte a rendere 4.0 un macchinario “obsoleto”.
Si può, infatti, innalzare il livello tecnologico di un bene, per poi interconnetterlo con altri beni, attraverso la dotazione di sensoristica e/o l’aggiunta di software che ne coordino il ciclo produttivo.
Nel caso in cui il bene sia usato o nel caso in cui il suo acquisto (e messa in funzione) sia antecedente all’entrata in vigore della norma 145/2018 (iper-ammortamento e poi le successive), allora non si otterrà alcun beneficio relativo al valore del bene, ma sarà possibile recuperare le spese legate all’hardware e software utilizzato nel revamping di questo.
Esempio semplificato: un macchinario del valore di 100.000 euro acquistato e collaudato nel 2015 viene interconnesso con il nuovo MES di fabbrica e dotato di sensori che ne facilitino la tele-manutenzione oltre che funzionali al tracciamento della merce trattata.
Il macchinario diventa 4.0, tuttavia i beni oggetto di recupero nell’esempio sono
Immaginiamo il seguente caso pratico: l’azienda ALFA possiede due beni, A e B, acquistati e messi in funzione rispettivamente nel 2015 e nel 2019. Questi beni non sono mai stati interconnessi e ALFA non ha mai fruito dei benefici legati ad industry 4.0. In particolare, il bene A non presenta caratteristiche tecnologiche sostanziali, è sprovvisto di sensoristica e non è collegato alla rete aziendale.
Nel 2019 ALFA ha acquistato e messo in funzione il macchinario B. Questo ha requisiti potenzialmente compatibili con l’allegato A, tuttavia una scarsa conoscenza della norma e un limitato grado di interconnessione con il software di produzione aziendale ha fatto si che ALFA non beneficiasse nemmeno in questo caso di quanto previsto da “industry 4.0”
Il valore del macchinario A è 50.000 euro mentre il valore di B è 120.000 euro. Nessun beneficio fruito o previsto.
A gennaio 2021 ALFA decide di investire in automazione e software: per quanto concerne i macchinari, viene acquistato C; il macchinario è industry 4.0 ready ed ha i requisiti tecnologici previsti dall’allegato A.
Per quanto riguarda il software, si acquista un nuovo gestionale aziendale, dotato di moduli di gestione degli ordini integrato e MRP integrato per la gestione degli acquisti. Si decide, inoltre, di armonizzare la produzione e le funzioni dei macchinari attraverso l’installazione di un MES per la produzione.
Il nuovo MES permette al macchinario B di “colloquiare” in maniera efficace sia con il nuovo gestionale che con il bene C, i macchinari riescono infatti a scambiarsi dati utili al tracciamento dei lotti e all’avanzamento di produzione. Dal momento che il bene A è comunque funzionante e strumentale alla produzione, si decide di connetterlo al MES e agli altri macchinari, in modo da mappare e coordinare l’intero ciclo produttivo.
Per fare questo, il macchinario viene dotato di nuovi sensori e schede di rete: grazie a questo intervento, ora il macchinario A è individuato nella rete aziendale e il MES ne coordina il funzionamento.
L’intero ciclo è “supervisionato” e mappato – nei suoi effetti – dal gestionale aziendale.
I valori dell’intervento sono i seguenti:
Valore gestionale: 15.000 euro
Valore MES: 10.000 euro
Valore macchinario C: 150.000 euro
Valore sensori/interventi su macchinario A: 2.000 euro
Al 30/04/2021 viene completata la procedura di interconnessione: il MES colloquia con il gestionale e con tutti i macchinari; questi scambiano dati all’interno della rete e sono individuabili in maniera univoca. Tutti i macchinari e i software hanno, inoltre, i requisiti previsti dalla legge. Viene chiamato un perito che attesta l’interconnessione al 30/04/2021
Gli effetti finali – in via esemplificativa – sono i seguenti:
Macchinario A: è stato soggetto a revamping. Essendo l’acquisto antecedente all’entrata in vigore della norma, non beneficia di recupero fiscale del suo valore. Tuttavia i sensori/schede a lui applicati e gli interventi effettuati si. Si recuperano fino al 50% dei 2.000 euro spesi per la sua interconnessione
Macchinario B: risulta interconnesso al 30/04/2021. Dal momento che il bene è stato acquistato ed entrato in funzione (collaudato nel nostro esempio) entro il 31/12/2019, allora può accedere alla norma 145/2018 in iper-ammortamento al 270% del valore del bene (quindi generando effetti di recupero fiscale come se il bene valesse 324.000 euro)
Macchinario C: risulta interconnesso al 30/04/2021. Il bene è acquistato ed entrato in funzione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021: può accedere alla l.178/2020 generando un credito d’imposta del 50% del valore (quindi 75.000 euro) da recuperare in 3 quote annuali di pari importo.
Gestionale e MES: entrambi rientrano nell’elenco B e sono acquistati ed entrati in funzione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021: può accedere alla l.178/2020 generando un credito d’imposta del 20% del valore (quindi 2.000 euro per il MES e 3.000 euro per il gestionale) da recuperare in 3 quote annuali di pari importo.
In generale l’accesso alla norma e l’investimento in interconnessione ha portato ad un sostanziale beneficio: l’acquisto di un gestionale, di un MES e di un nuovo macchinario ha permesso di ottimizzare gli investimenti 2021 anche attraverso il recupero del valore del macchinario B (NB, si simulano gli effetti dell’iper-ammortamento sul macchinario B con una media del 40% di recupero)
Acquisto bene C: 150.000 euro; recupero 75.000 euro
Acquisto MES: 10.000 euro; recupero 2.000 euro
Acquisto Gestionale: 15.000 euro; recupero 3.000 euro
Acquisto schede/sensori per macchinario A : 2.000 euro; recupero 1.000 euro
Bonus derivante da interconnessione del bene B acquistato nel 2019: circa 30.000 euro
A fronte di investimenti complessivi per 177.000 euro abbiamo un potenziale recupero di 111.000 euro (come credito d’imposta e ammortamenti “maggiorati”)
Inoltre, sarebbe stato possibile finanziare il bene C, il gestionale e il MES attraverso la Nuova Sabatini, che avrebbe generato un ulteriore beneficio nella forma di un contributo a fondo perduto prossimo al 10% del valore dei beni (n.b. si è semplificato il calcolo ai soli fini divulgativi)
In generale, quindi, è possibile per l’azienda valutare numerose soluzioni collegate a scenari che prevedano
Dal momento che la norma prevede diverse possibilità di recupero fiscale. E’ anche possibile valutare l’installazione di un software di interconnessione che consenta di recuperare il beneficio collegato a macchinari acquistati in precedenza.
Consigliamo tuttavia di farsi affiancare dal proprio consulente tecnico o di richiedere una nostra pre-consulenza gratuita in modo da valutare la corretta applicabilità della norma e gli impatti dal punto di vista del recupero spettante.